Il consumatore deve provare il nesso causale tra il difetto (e non il prodotto) e il danno

Il consumatore deve provare il nesso causale tra il difetto (e non il prodotto) e il danno
11 Ottobre 2018: Il consumatore deve provare il nesso causale tra il difetto (e non il prodotto) e il danno 11 Ottobre 2018

Con la sentenza n. 23447/18, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di onere della prova nella responsabilità da prodotto difettoso.

Nel caso di specie un automobilista aveva citato a giudizio la casa di produzione automobilistica per i danni che la propria vettura aveva subito a seguito dell’improvviso spegnimento del motore durante la marcia, causato dalla penetrazione di un’ingente quantità di acqua piovana ristagnante sull’asfalto.

L’attore, vittorioso in primo grado, si era visto tuttavia riformare la sentenza in appello.

Questi aveva quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando che il Giudice di secondo grado aveva erroneamente interpretato le norme sull’onere della prova in tema di tutela del consumatore per prodotto difettoso.

In particolare, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 114, 116, 118 e 120 d.lgs 206/2005 e dell’art. 2697 c.c., dai quali si sarebbe dovuta evincere una responsabilità “presunta” del produttore, che prescindeva dall’accertamento della colpa e che poneva a carico di quest’ultimo l’onere di provare i fatti che potevano escludere la sua responsabilità.

La Corte di Cassazione, pur ricordando che effettivamente “la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore”, ha tuttavia specificato che “incombe sul danneggiato – ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell’art. 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno”.

Infatti, “in tema di responsabilità per danni da prodotto difettoso, gli obblighi gravanti sul produttore non possono ragionevolmente estendersi all’impiego di materiali, o all’adozione di cautele specifiche, tali da reggere anche ad un uso del prodotto univocamente prospettato all’utente come non conforme a minimali modalità di utilizzo, queste ultime a loro volta corrispondenti a regole di comune prudenza, non particolarmente gravose, né implicanti apprezzabili limitazioni del bene (cfr. Cass. 16808/15)”.

Alla luce della normativa in materia e delle anzidette pronunce, pertanto, la Corte di Cassazione ha concluso osservando come il ricorrente non avesse tenuto conto del fatto che l’art. 114 dlgs 206/2005, che prevede la responsabilità del produttore per i danni cagionati dai difetti del suo prodotto, debba essere necessariamente coordinato con quanto disposto dal successivo art. 120, secondo il quale la prova del vizio è a carico del consumatore danneggiato.

Pertanto, non avendo il danneggiato nel caso di specie provato il nesso causale tra il difetto dell’automobile e il danno subito, il suo ricorso è stato rigettato.

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